Scuola Cannizzaro Galatti. Ordinanze di favismo
Con ordinanza Sindacale n. 61 di venerdì 7 aprile 2023 è stata disposta la revoca parziale dell’ordinanza di favismo n. 239 del 22 ottobre 2019.
Limitatamente al divieto assoluto di coltivazione di leguminose fresche (fave, piselli) presso la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto “Cannizzaro Galatti”, sita in via Giurba a Messina.
In quanto il soggetto interessato non frequenta più la scuola menzionata.
Rimane confermata invece l’ordinanza n. 239 nella parte che riporta il divieto assoluto di coltivazione di leguminose fresche presso l’abitazione di residenza del richiedente. Situata in via Catania 162 (residence villa Dante pal. Ainis).
Con ordinanza Sindacale n. 62 di venerdì 7 aprile 2023, a tutela della salute di minori affetti da favismo, sono stati disposti i divieti di coltivazione di leguminose fresche (fave e piselli), per un raggio di 300 metri, e di vendita degli stessi prodotti alimentari, anche in forma ambulante, per un raggio di 150 metri, dalla scuola dell’Infanzia dell’Istituto “Cannizzaro Galatti” per tutto il periodo di frequenza scolastica.
Le disposizioni
La disposizione sindacale stabilisce inoltre, a spese dei proprietari, l’estirpazione e la distruzione delle piantagioni di leguminose già presenti nelle suddette aree.
L’eliminazione di fave e piselli dal menù che eventualmente viene servito al plesso scolastico e il divieto assoluto di introduzione nella scuola di legumi anche crudi.
La vendita di leguminose fresche, preconfezionate in sacchetti sigillati, nell’area di 150 metri dalla scuola, può essere effettuata.
Solo però, a condizione che nell’esercizio commerciale, anche ambulante, sia esposto, bene in vista, un cartello che segnali al cittadino a rischio di crisi emolitica da favismo la presenza di leguminose fresche.
In osservanza al provvedimento, il Corpo di Polizia municipale dovrà procedere al controllo e vigilanza nei confronti di coloro che non ottemperino alle misure disposte, con denuncia all’Autorità giudiziaria in conformità all’art. 650 del Codice Penale, e provvedere allo smantellamento coattivo di eventuali coltivazioni, a spese delle parti interessate ai terreni, con il supporto operativo dell’Autoparco municipale.