Messina Street Food Fest: divieto di vendita e consumo di bevande in vetro e lattine.
Il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e non, in contenitori di vetro e in lattine durante la manifestazione Messina Street Food Fest, che si terrà a piazza Cairoli dal 12 al 15 ottobre.
Messina Street Food Fest: l’ ordinanza
Il sindaco Federico Basile, a tutela del decoro e della sicurezza urbana ha firmato l’Ordinanza n. 214 del 9 ottobre 2023, che vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche superiori al 5%.
Nonché la vendita e somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e contenitori di vetro o contenuti in recipienti di plastica col tappo, di cui viene comunque vietato l’utilizzo anche se di provenienza personale.
Il provvedimento è stato adottato: “a tutela della cittadinanza, dei residenti e del decoro urbano, oltre che dell’ordine e della sicurezza pubblica, per evitare i comportamenti di irresponsabilità e intemperanza, che potrebbero manifestarsi nelle ore serali e notturne, determinando gravi danni all’incolumità fisica delle persone e e alla sicurezza del territorio comunale”.
Ma non solo, ha anche l’obiettivo di prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi, di illegalità e di violenza, anche legati all’abuso di alcool.
Il divieto
A tal fine, il medesimo divieto è esteso ai titolari di attività di distributori automatici di bevande h24, che insistono nelle aree limitrofe a piazza Cairoli.
I quali sono tenuti a disattivare la distribuzione di bevande in lattina e in bottiglie di vetro e bevande alcoliche secondo il seguente calendario:
- dalle ore 16 di giovedì 12 ottobre sino alle ore 02.00 di venerdì 13;
- dalle ore 16 del 13 ottobre sino alle ore 02.00 del 14 ottobre;
- dalle ore 16 del 14 ottobre alle ore 02.00 del 15 ottobre;
- e dalle ore 16 del 15 ottobre sino alle ore 02.00 del 16 ottobre.
Pertanto, i titolari o gestori di esercizi pubblici e tutti i titolari di autorizzazioni per il commercio o la somministrazione di alimenti e bevande, hanno il divieto di vendere, in loco o per asporto, bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e in lattina di qualsiasi forma o dimensione.
La vendita di bevande da asporto dovrà avvenire esclusivamente tramite sbicchieramento attraverso bicchiere monouso.
E l’obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori o bottiglie di plastica di procedere alla preventiva apertura ed asportazione dei tappi dei contenitori.
Ai trasgressori sarà applicata una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro.